L’art. 12 del DL n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022, dispone che, per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto all’art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 600,00 euro, (passato a 3.000,00 euro con l’entrata in vigore del D.L. n. 176-2022 (Decreto Aiuti-quater) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022 è intervenuta per fornire i chiarimenti per l’applicazione del nuovo beneficio.