Esterometro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 85 del 27 marzo 2019)

Esterometro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 85 del 27 marzo 2019)

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 85 del 27 marzo 2019 ha reso noto che l’obbligo di presentare il c.d. “esterometro” (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) sussiste per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Pertanto, la comunicazione dei dati deve essere effettuata a prescindere:

–          dalla natura della controparte, essendo rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia;

–          dal requisito di territorialità IVA dell’operazione (che può essere soddisfatto in Italia oppure no).

In particolare, sono da includere nella comunicazione i dati relativi sia alle operazioni nei confronti di soggetti passivi sia alle operazioni nei confronti di “privati consumatori”.

Inoltre, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra Ue, documentati con autofattura, non è richiesta l’emissione della fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio ed è, quindi, dovuto il c.d. “esterometro”.