L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 85 del 27 marzo 2019 ha reso noto che l’obbligo di presentare il c.d. “esterometro” (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) sussiste per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
Pertanto, la comunicazione dei dati deve essere effettuata a prescindere:
– dalla natura della controparte, essendo rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia;
– dal requisito di territorialità IVA dell’operazione (che può essere soddisfatto in Italia oppure no).
In particolare, sono da includere nella comunicazione i dati relativi sia alle operazioni nei confronti di soggetti passivi sia alle operazioni nei confronti di “privati consumatori”.
Inoltre, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra Ue, documentati con autofattura, non è richiesta l’emissione della fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio ed è, quindi, dovuto il c.d. “esterometro”.