La circ. Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 ha commentato le agevolazioni per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale previste dall’art. 1 co. 66 della L. 145/2018, confermando nella sostanza gli orientamenti contenuti nelle precedenti circolari interpretative.
Viene, in particolare, ribadita l’impostazione secondo cui l’opzione:
– si manifesta con comportamento concludente (annotazione dell’operazione entro il 31 maggio 2019 nel libro giornale o nel registro dei beni ammortizzabili);
– acquisisce, però, efficacia con la compilazione del prospetto del quadro RQ in cui vengono indicati i dati relativi alla liquidazione dell’imposta sostitutiva (per le estromissioni in esame, nella dichiarazione REDDITI 2020 relativa al 2019);
– non assume rilevanza il versamento dell’imposta sostitutiva che, se non effettuato, può essere regolarizzato con ravvedimento o, in ogni caso, conduce all’iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta.