Fabbricati collabenti: Assoggettamento ad imposta dall’accatastamento se anteriore alla fine lavori (Ordinanza Corte di Cassazione n. 3436 del 6 febbraio 2019)

Fabbricati collabenti: Assoggettamento ad imposta dall’accatastamento se anteriore alla fine lavori (Ordinanza Corte di Cassazione n. 3436 del 6 febbraio 2019)

I fabbricati collabenti iscritti nella categoria catastale F/2 sono caratterizzati da un notevole livello di degrado da cui deriva l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio e sono privi di rendita catastale.
La Cassazione con l’Ordinanza 3436/2019 ha affermato che l’immobile deve essere considerato, ai fini dell’IMU, come fabbricato e non più terreno, dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione e dal conseguente accatastamento. 
Il criterio alternativo, in caso di utilizzazione anteriore al completamento dell’immobile, acquista rilievo esclusivamente se il fabbricato non risulta ancora iscritto in Catasto. L’iscrizione in Catasto dell’unità immobiliare costituisce pertanto il presupposto sufficiente affinché l’unità sia considerata un “fabbricato” e sia assoggettata all’imposta.