Sul sito del Ministero del lavoro è stata pubblicata una nuova FAQ con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla proroga prevista per i contratti a termine e per i contratti di apprendistato dall’articolo 93, comma 1-bis, della legge n. 77/2020 (di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Il dicastero chiarisce che la disposizione citata, per cui il termine dei contratti a termine (ivi inclusi quelli stagionali), anche in somministrazione (ossia il rapporto di lavoro tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore), e dei contratti di apprendistato (quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione) è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per circostanze non imputabili al lavoratore. Viene precisato che nel “periodo di sospensione” sono compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).