L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020, ha affermato che:
– per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto rese nei confronti della Pubblica amministrazione, è ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi tra le parti, prevedendo, ad esempio, l’emissione del documento a seguito della verifica e accettazione della prestazione, purché il termine in questione sia antecedente rispetto al pagamento del corrispettivo;
– laddove la fattura sia emessa verso la P.A. in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle norme IVA (art. 21 co. 4 del DPR 633/72), essa si intende trasmessa in via elettronica e ricevuta dall’amministrazione destinataria solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (art. 2 co. 4 del DM 55/2013), a nulla rilevando l’eventuale successivo rifiuto della fattura da parte della P.A. (nel rispetto delle condizioni stabilite con DM 132/2020) sull’emissione del documento.