Fatturazione elettronica: non è necessaria la nota di credito in caso in cui manchi il numero REA (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 208 del 26 giugno 2019)

Fatturazione elettronica: non è necessaria la nota di credito in caso in cui manchi il numero REA (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 208 del 26 giugno 2019)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 208 del 26 giugno 2019, ha chiarito che il numero REA non è uno degli elementi che deve essere obbligatoriamente indicato in fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72; pertanto, benché, sulla base delle norme civilistiche, le società soggette all’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese siano tenute a darne indicazione in fattura, in caso di omissione del dato, non sarà necessaria l’emissione di alcuna nota di variazione.

L’interpello concerneva una società che aveva trasmesso un significativo numero di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, omettendo di compilare i campi “Ufficio” e “Numero REA”. 

Tali dati, come disposto dall’art. 2250 c.c. e riportato anche nelle specifiche tecniche allegate al provv. 89757/2019, “devono essere obbligatoriamente valorizzati” nei casi di società soggette al vincolo dell’iscrizione nel Registro delle imprese. 

Benché l’art. 2630 c.c. preveda la punibilità dell’omessa indicazione negli atti delle informazioni richieste dall’art. 2250 c.c. (sanzione da 103,00 a 1.032,00 euro), detta indicazione non è richiesta dall’art. 21 del DPR 633/72. La mancanza del dato non ha riflessi per quanto concerne gli obblighi di certificazione dell’operazione ai fini IVA e, conseguentemente, non è dovuta l’emissione di una nota di variazione, salvo che non sia necessario operare una variazione dell’imponibile o dell’imposta; in tal caso, infatti, potrebbe essere fatto “emergere” il numero REA.