La circ. Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 giugno 2019 ha ricordato che, nelle ipotesi in cui sia necessario operare un’inversione contabile (si pensi alle fattispecie di cui agli artt. 17 e 74 del DPR 633/72), il cedente/prestatore è tenuto ad emettere una fattura, senza addebito dell’imposta, per documentare l’operazione, mentre al cessionario/committente spetta l’onere dell’assolvimento dell’IVA.
Richiamando precedenti chiarimenti di prassi (circolare Agenzia delle Entrate n. 13 del 2 luglio 2018), l’Amministrazione finanziaria sottolinea che, “a fronte dell’immodificabilità” della fattura elettronica ricevuta, “il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI”.
Considerato che l’Agenzia delle Entrate afferma che il soggetto passivo “può” generare il documento elettronico da trasmettere allo SdI, si può desumere che tale procedura costituisca una facoltà e non un obbligo.