Il DM n. 132 del 24 agosto 2020, ha stabilito che dal 6 novembre 2020, le Pubbliche amministrazioni potranno rifiutare le fatture elettroniche a loro destinate soltanto al verificarsi di una delle cinque ipotesi specificamente individuate dal decreto e indicandone la motivazione al fornitore nel campo relativo alla descrizione della notifica “esito committente”.
La notifica di rifiuto potrà essere inviata entro 15 giorni dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna.
In ogni caso, le P.A. non potranno rifiutare le fatture quando i relativi elementi informativi possano essere corretti mediante le note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72.