I lavori di realizzazione, direzione e coordinamento della sicurezza relativi a opere “strutturali” rientrano tra i servizi relativi a beni immobili ai fini dell’applicazione dell’IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 47 del 12 febbraio 2019)

I lavori di realizzazione, direzione e coordinamento della sicurezza relativi a opere “strutturali” rientrano tra i servizi relativi a beni immobili ai fini dell’applicazione dell’IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 47 del 12 febbraio 2019)

Nella risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 47 del 12 febbraio 2019 è stato chiarito che rientrano fra le prestazioni di servizi relative a beni immobili i lavori di realizzazione e di direzione lavori e coordinamento della sicurezza riferiti a determinate opere “infrastrutturali” (una pista e un ponte ciclabile, nonché un’area ricreativa con parcheggio per camper). Tali prestazioni devono essere assoggettate ad IVA nel luogo ove sono situati i beni (art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72). A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato: – l’art. 13-ter del Regolamento (UE) n. 283 del 15 marzo 2011 n. 282, secondo il quale costituiscono “immobili” sia i beni che non possono essere spostati o non possono essere spostati agevolmente, sia i beni che possono essere spostati, ma sono “incorporati in”, “integrati in”, “strettamente connessi a” o “installati in modo permanente in” un bene immobile; – le note esplicative della Commissione europea relative al citato Regolamento, che riconducono nella definizione di bene “immobile” anche le opere di ingegneria civile (es. strade e ponti); – le tipologie di servizi di cui all’art. 31-bis, par. 2, del Regolamento (UE) n. 282 del 15 marzo 2011.