L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 3 del 9 novembre2021, con la quale fornisce le prime indicazioni operative, ai propri ispettori, in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Decreto Fisco-Lavoro).
Una prima condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. La percentuale del 10% di lavoratori irregolari viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. I lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2008.
Una seconda condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza riportate nel riformato allegato I del D.lgs n. 81/2008 (ad es. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; mancata formazione ed addestramento, etc.;).
Il nuovo articolo 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi, sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella citata tabella per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.