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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 24 gennaio scorso, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero”, con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”.
L’I.N.L. ha evidenziato che tale eccezione è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.
Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D.lgs. n. 81/2008 (ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP), da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare.