Imposta di registro: Esclusa la tassazione autonoma per la clausola penale inserita nel contratto di locazione

Imposta di registro: Esclusa la tassazione autonoma per la clausola penale inserita nel contratto di locazione

Nella sentenza 7 novembre 2023 numero 30983, la Corte di Cassazione ha confermato la posizione consolidata dalla giurisprudenza di merito, respingendo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione autonoma della clausola penale ai fini dell’imposta di registro.

Nel contesto di un contratto di locazione, oggetto di questa sentenza, era presente una clausola che prevedeva il pagamento di una determinata somma in caso di ritardo nella restituzione del bene locato. La Corte ha sottolineato che questa clausola penale è strettamente legata al contratto di locazione, condividendone la causa, poiché non può esistere una clausola penale indipendentemente da un contratto. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che questa clausola non deve essere considerata come una disposizione soggetta a tassazione autonoma ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 131/1986. Piuttosto, essa rientra nella disposizione del secondo comma della stessa norma, che riguarda le disposizioni necessariamente connesse al contratto e prevede una tassazione unitaria sulla base della disposizione più onerosa.