L’Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello n. 493 del 25 novembre 2019, ha precisato che l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, prevista per gli accordi di separazione (art. 19 della L. 74/87), trova applicazione anche se sono trascorsi più di cinque anni tra il decreto di omologa del tribunale e la stipula dell’atto notarile di esecuzione.