L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 439 del 28 ottobre 2019, ha chiarito che in caso di risoluzione di una precedente compravendita immobiliare, si realizza un effetto uguale e contrario a quello originario che deve essere assoggettato al regime impositivo proprio dei trasferimenti immobiliari.Pertanto deve trovare applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%, ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.