Imposta di registro: la risoluzione per mutuo consenso è assoggettata ad imposta di registro proporzionale (risposta Agenzia delle Entrate n. 439 del 28 ottobre 2019)

Imposta di registro: la risoluzione per mutuo consenso è assoggettata ad imposta di registro proporzionale (risposta Agenzia delle Entrate n. 439 del 28 ottobre 2019)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 439 del 28 ottobre 2019, ha chiarito che in caso di risoluzione di una precedente compravendita immobiliare, si realizza un effetto uguale e contrario a quello originario che deve essere assoggettato al regime impositivo proprio dei trasferimenti immobiliari.Pertanto deve trovare applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%, ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.