Imposta di registro: Rettifica del valore degli immobili legittima anche con un solo atto comparativo, purché individuato nell’avviso

Imposta di registro: Rettifica del valore degli immobili legittima anche con un solo atto comparativo, purché individuato nell’avviso

Con l’ordinanza n. 26058 depositata il 1° ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha ricostruito le regole sulla rettifica di maggior valore degli immobili ceduti a titolo oneroso, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La base imponibile è il valore dichiarato in atto o, se superiore, il corrispettivo pattuito (artt. 51 e 52 del DPR 131/86). L’AdE può verificarne la corrispondenza al valore venale in comune commercio con i criteri dell’art. 51, comma 3. Secondo la Corte il confronto con i trasferimenti avvenuti nei tre anni precedenti fornisce un parametro di riferimento, non un valore vincolante, e può bastare anche un unico atto relativo a un immobile con caratteristiche simili. L’avviso di accertamento è però motivato in modo sufficiente solo se indica i criteri astratti di stima e gli immobili usati per la comparazione, così che il contribuente possa contestare la pretesa sia nell’an sia nel quantum. È invece nullo l’avviso che rinvia ad atti che il contribuente non conosce e che non sono allegati né riprodotti. Nel caso esaminato la Corte ha annullato l’atto, perché l’Ufficio si era limitato a citare gli estremi di accertamenti emessi nei confronti di soggetti terzi, e ha condannato l’AdE a rimborsare le spese dei giudizi di merito.