Nella risoluzione n. 1 dell’11 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha individuato il trattamento impositivo indiretto di una operazione posta in essere tra un consorzio di Urbanizzazione, un Comune ed i soggetti colottizzanti, al fine di realizzare un piano particolareggiato di iniziativa pubblica. In particolare, l’Agenzia afferma che il conferimento al Consorzio, ad opera dei singoli consorziati, della proprietà delle aree su cui sarà realizzato il piano di lottizzazione: – se operata da privati, gode del beneficio di cui all’art. 32 del DPR 601/73 (imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) limitatamente alle aree conferite destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, mentre le altre parti scontano l’ imposta di registro 9% e imposte ipotecaria e catastali fisse pari a 50,00 euro ciascuna; – se operato da soggetti IVA, risulta imponibile ad IVA e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 200,00 euro ciascuna. Invece, la redistribuzione finale delle aree ai consorziati, in quanto operata per eliminare gli effetti distorsivi della convenzione di lottizzazione, è riconducibile all’art. 20 della L. 10/77 e gode, quindi, dell’applicazione dell’imposta di registro fissa e dell’esenzione dalle imposte ipo-catastali, ai sensi dell’art. 32 del DPR 601/73, tanto se operata da privati, quanto se operata in presenza del presupposto soggettivo IVA (purché non siano previsti conguagli).