Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le circolari n. 2 e 3 del 22 novembre 2019, ha precisato che:- con riferimento alla totalità dei tributi comunali, la pubblicazione delle relative delibere entro il termine stabilito dalla legge diventa condizione costitutiva di efficacia delle stesse: per TARI, tributi minori, IMU e TASI la trasmissione al MEF da parte del Comune deve avvenire entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento, così da ottenerne la pubblicazione sul sito del Mef non oltre il 28 ottobre dell’anno stesso;- le aliquote si applicano retroattivamente dal 1° gennaio dell’anno interessato se le delibere sono adottate entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione;- con riguardo al rimborso della quota variabile della TARI sulle pertinenze, i Comuni non possono portare a carico dell’esercizio successivo il costo dei rimborsi.