La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2747 del 30 gennaio 2023, ha dato attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022 che per la qualifica di un immobile come abitazione principale ha ritenuto necessario soltanto che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, non rilevando la residenza anagrafica e la dimora abituale del coniuge. Per la Cassazione la pronuncia di incostituzionalità, oltre a modificare la disciplina vigente, ha anche effetti retroattivi e quindi nei giudizi in corso vanno applicate le norme risultanti dalla sentenza della Consulta.
Inoltre, possono essere presentate delle istanze di rimborso per l’IMU precedentemente versata e non più dovuta alla luce della disciplina derivante dalla pronuncia di incostituzionalità. L’istanza di rimborso va presentata entro cinque anni dal versamento; il rimborso è tuttavia precluso per i rapporti esauriti (relativi ad avvisi di accertamento definitivi o sentenze passate in giudicato).