La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11443 del 3 maggio 2023, ha stabilito che, per le aree edificabili che sono già state oggetto di dichiarazione ai fini IMU/ICI, non è necessario che sia dichiarata la successiva variazione del valore venale dell’immobile, a meno che non dipenda da precisi elementi fattuali o da variazioni urbanistiche.
In altre parole, non vi è l’obbligo di dichiarare le sole variazioni di mercato che incidono sulla determinazione del valore delle aree edificabili, considerato che il Comune ha già a disposizione gli atti di vendita dei terreni edificabili, che gli consentono di determinare la base imponibile a cui applicare l’imposta.