La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29868 del 25 ottobre 2021, ha stabilito che il soggetto passivo dell’IMU è il proprietario anche se l’immobile è occupato da terzi in modo abusivo.
Per la Cassazione, l’occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non fa venir meno l’obbligo del proprietario di corrispondere l’IMU perché ai fini del tributo rileva “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ai sensi dell’articolo 1140 C.c., mentre risulta irrilevante la mera detenzione”.