La Corte di cassazione con la sentenza n. 20130 del 24 settembre 2020, ha precisato che nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni site in Comuni diversi, l’agevolazione IMU sull’abitazione principale non spetta.
La sentenza in commento si pone in netto contrasto con quanto indicato dal MEF con la circolare 3/DF/2012 secondo cui se i componenti di uno stesso nucleo familiare hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni ubicate in due Comuni diversi, è possibile considerare entrambe come abitazioni principali, “poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.