La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’integrale indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi (e dall’IRAP) per il 2012.
La motivazione di tale decisione poggia sul fatto che l’IMU sugli immobili strumentali costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito.
La Consulta ha invece ritenuto insussistenti i presupposti per dichiarare incostituzionali le disposizioni vigenti per i periodi di imposta successivi al 2012, in quanto queste ultime hanno gradualmente riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi, attraverso un’evoluzione normativa “virtuosamente” sfociata nella previsione della totale deducibilità a partire dal periodo 2022 (art. 1 co. 773 della L. 160/2019).