A seguito della pubblicazione del Decreto 27 febbraio 2019, contenente le nuove tariffe dei premi delle gestioni tariffarie “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, l’Inail, con la nota n. 5453/19, ha fornito le indicazioni operative in merito all’autoliquidazione 2018/19. Come noto, per gli adempimenti relativi al calcolo del premio di autoliquidazione, limitatamente all’anno in corso, i datori di lavoro devono: presentare entro il 16 maggio p.v. la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate; pagare il premio di autoliquidazione, indicando nel modello F24 il riferimento n. 902019; inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, anche in relazione ad attività cessate a gennaio e febbraio 2019. Alla medesima data del 16 maggio 2019 è stato differito il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione per sconto settore edile”, da trasmettere via PEC alla sede Inail competente, ai fini della fruizione della riduzione dell’11,50% alla sola regolazione 2018.