L’Inail cono la circolare n. 23 del 1° giugno 2023, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi, relativamente alla tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo (articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.
Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, l’Inail chiarisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.