L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota del 10 giugno 2019, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, chiarimenti in ordine ad una ipotesi di distacco transnazionale di lavoratori, effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016 da un’impresa stabilita in altro Stato della UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia. In particolare, gli organi di vigilanza hanno contestato una fattispecie di distacco non autentico ex art. 3 comma 5 del citato decreto, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. Si pone, pertanto, il problema se sia legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, ad un unico soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero se debba applicarsi una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del ne bis in idem. L’Ispettorato Nazionale, dopo un’analisi della fattispecie ha ritenuto che debba trovarsi applicazione una sola sanzione da irrogarsi nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica ovvero il distaccante.