L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla somministrazione fraudolenta, prevista dall’articolo 38-bis del Decreto Legislativo 81/2015. La somministrazione fraudolenta si realizza allorquando viene posta in essere una somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. L’illecito è punito con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.