INL: responsabilità solidale del committente per debiti contributivi

INL: responsabilità solidale del committente per debiti contributivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 9943 del 19 novembre 2019, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.In base a tali pronunce L’Ispettorato ha informato del principio in virtù del quale il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 (5 anni).