L’INPS, con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione, previsto dall’articolo 3, del decreto legge n. 104/2020 (cd. Decreto “Agosto”).Possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquiesdel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.L’INPS evidenzia che l’applicazione del beneficio è, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.