L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 446 del 6 ottobre 2020 chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10% prevista per gli interventi di recupero edilizio (n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72):
– è essenziale che l’intervento abbia a oggetto un immobile qualificabile come edificio, mentre è irrilevante la destinazione d’uso del fabbricato (abitativo, commerciale, ecc.);
– l’agevolazione spetta anche per lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione con ampliamento, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali. In tal caso, infatti, l’intervento di demolizione e ricostruzione alla luce della nuova definizione di ristrutturazione edilizia prevista dall’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 sarebbe inquadrato come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione.