L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 604 del 18 dicembre 2020, ha chiarito che è possibile applicare l’aliquota IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni, solo se gli interventi di recupero dal punto di vista urbanistico sono qualificati come interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica ai sensi delle lett. c), d) e f) dell’art. 31 co. 1 della L. 457/78.
Pertanto, gli interventi di riqualificazione energetica in edifici e impianti industriali, essendo assimilati, ex art. 26 co. 1 della L. 10/91, alla manutenzione straordinaria di cui all’art. b) dell’art. 31 della L. 457/78, sono soggetti ad aliquota ordinaria del 22%.