La corte di cassazione con la sentenza n. 13309 del 15 maggio 2023, ha stabilito che un imprenditore agricolo, può detrarre l’IVA relativa alla realizzazione di un fabbricato rurale a uso abitativo destinato a ospitare i propri dipendenti.
Infatti, l’indetraibilità dell’IVA per l’acquisto/costruzione di fabbricati a destinazione abitativa prevista dall’art. 19-bis1 comma 1 lett. i) del DPR 633/72, nel caso specifico non si applica, perché il fabbricato, ancorché accatastato come abitazione nella categoria “A”, rientra “agli effetti fiscali” tra quelli strumentali ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del DL 557/93, perdendo la qualifica di fabbricato abitativo e pertanto l’IVA relativa alla sua costruzione (così come quella relativa ad un eventuale acquisto) risulterà interamente detraibile.