L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 36835 del 26 novembre 2021 ha stabilito che il diritto alla detrazione dell’IVA (e il connesso diritto al rimborso), assolta sull’acquisto di un immobile da parte di una società esercente l’attività di compravendita immobiliare, sussista solo nel caso in cui il bene acquistato dal soggetto passivo “sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia inerente a detto esercizio”, non essendo sufficiente la mera “strumentalità per natura del bene” (nello specifico accatastato in A/10).