Per quanto riguarda il regime IVA da applicare alla cessione di un fabbricato strumentale, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 736 del 19 ottobre 2021 ha chiarito che:
- sono qualificabili come imprese di costruzione o ristrutturazione, di cui all’art. 10 co. 1 n. 8-ter del DPR 633/72, non solo quelle a cui risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato, ma anche quelle che, in modo occasionale, si avvalgono di imprese terze per la realizzazione dei lavori;
- se la cessione del fabbricato avviene entro 5 anni dall’ultimazione di lavori incisivi (ristrutturazione o risanamento conservativo e restauro), è obbligatorio applicare l’IVA con l’aliquota del 10%.