IVA: Separazione delle attività esenti da quelle imponibili

IVA: Separazione delle attività esenti da quelle imponibili

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 471 del 9 luglio 2021, ha precisato quali debbano essere i criteri che consentono la separazione delle attività ai fini IVA nel settore immobiliare.
Ai sensi dell’art. 36 co. 3 del DPR 633/72, è possibile separare le attività anche per i “soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività”.
L’Agenzia delle Entrate afferma che:

  • le attività possono essere separate ai fini IVA solo se sono tra loro distinte e obiettivamente autonome;
  • in ambito immobiliare, dunque, il criterio di separazione è basato “non solo sul regime IVA (esenzione o imponibilità) applicato all’operazione, ma anche sulla categoria catastale del fabbricato (abitativo ovvero diverso dall’abitativo)” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2013).