La cessione di un fabbricato da demolire dopo 5 anni dall’acquisto non può essere mai riqualificata in compravendita di area edificabile (Ordinanza Corte di Cassazione n. 19642 del 22 luglio 2019)

La cessione di un fabbricato da demolire dopo 5 anni dall’acquisto non può essere mai riqualificata in compravendita di area edificabile (Ordinanza Corte di Cassazione n. 19642 del 22 luglio 2019)

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 19642 del 22 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate non può riqualificare la cessione di un edificio da demolire come cessione di terreni edificabili.Ai fini della tassazione, quali redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l’alternativa tra “edificato” e “non edificato” non ammette un tertium genus.Per questo motivo, la cessione di un edificio, anche se le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere qualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all’Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale che il legislatore ha previsto tassativamente per la cessione di fabbricati e dei terreni edificabili. In sostanza, la riqualificazione di un fabbricato da demolire in un terreno edificabile non potrebbe essere ammessa nemmeno se le parti avessero intenzione di vendere l’area piuttosto che l’edificio ivi costruito.