La sentenza della Corte di Cassazione n. 5088 del 21 febbraio 2019 ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare la cessione di un edificio da demolire come cessione di terreni edificabili. Inoltre, la sentenza, ha enunciato i seguenti principi in tema di plusvalenze immobiliari imponibili per i soggetti non imprenditori ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR: – la distinzione tra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternativa esclusiva, che in via analogica non ammette un tertium genus; – la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste; – nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile.