La Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 7732 e 7733 del 20 marzo 2019, ha riaffermato che:
– in materia catastale l’obbligo della motivazione non può ritenersi soddisfatto mediante la semplice indicazione dei dati e del classamento attribuito (categoria, rendita) al fabbricato oggetto di accertamento, ma deve anche specificare in modo chiaro, a pena di nullità dell’avviso stesso, a quale presupposto la modifica debba essere associata;
– il Comune non può autonomamente effettuare alcun classamento, in quanto è un’operazione riservata esclusivamente all’Agenzia delle Entrate-Territorio.