L’accatastamento è un presupposto sufficiente per l’assoggettamento a ICI, IMU e TASI (Ordinanza Corte di Cassazione n. 3436 del 6 febbraio 2019)

L’accatastamento è un presupposto sufficiente per l’assoggettamento a ICI, IMU e TASI (Ordinanza Corte di Cassazione n. 3436 del 6 febbraio 2019)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3436 del 6 febbraio 2019, ha ribadito che l’iscrizione nel Catasto fabbricati di un’unità immobiliare costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’ICI (ora IMU e TASI), anche se al momento dell’accatastamento i lavori non erano ancora stati ultimati.
Agli effetti dell’ICI/IMU/TASI, quindi, per “fabbricato” deve intendersi:
– l’unità immobiliare iscritta al Catasto; 
– il fabbricato di nuova costruzione a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione oppure, se antecedente, dalla data in cui lo stesso è comunque utilizzato. 
Un discorso a parte deve essere fatto per gli immobili iscritti nelle categorie fittizie F/3 (Unità in corso di costruzione) e F/4 (Unità in corso di definizione) che sono prive di rendita.