Il provv. n. 126200/2019, relativo al regime premiale degli ISA per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, prevede, tra l’altro, per un livello di affidabilità almeno pari a 8:
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA d’importo non superiore 50.000,00 euro annui, maturati nel 2019, e a 20.000,00 euro relativi a imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018;
– l’esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2020, per crediti d’importo non superiore a 50.000,00 euro l’anno;
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero della prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale per il 2019, o del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2020, per un importo fino a 50.000,00 euro all’anno.
Nei casi di punteggi almeno pari a 9, i contribuenti sono esclusi:
– dall’applicazione della disciplina delle società di comodo;
– dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.