Nel S.O. n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 è stata pubblicata la legge n. 106/21 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 73/21, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (Decreto Sostegni Bis).
Tra le novità della legge di conversione in vigore dal 25 luglio 2021 si segnala l’introduzione di modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, di cui all’art. 19 del DLgs n. 81/2015. In particolare, l’art. 41-bis ha aggiunto, tra le condizioni di cui al comma 1 del citato art. 19, che consentono di apporre a tale contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche la seguente ulteriore causale: « b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 ».
Pertanto, sarà possibile stipulare un contratto a tempo determinato, di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, anche in presenza delle specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (art. 51 del D.Lgs n. 81/2015).