Nel principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 14 del 9 aprile 2019 è stato precisato che:
– l’esportatore abituale non può avvalersi del plafond per “acquistare” un immobile in esecuzione di un contratto di appalto;
– l’utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per beni e servizi “funzionali al ciclo economico dell’impresa”;
– la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore abituale a ciascun fornitore può riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale;
– i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi sono assoggettati al meccanismo del reverse charge (art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72), il quale rappresenta una misura antifrode che prevale rispetto al regime di non imponibilità IVA previsto per gli esportatori abituali.