Locazioni a canone agevolato: definita la durata del secondo rinnovo(Novità del DL 34/2019 convertito c.d. DL “crescita”)

Locazioni a canone agevolato: definita la durata del secondo rinnovo(Novità del DL 34/2019 convertito c.d. DL “crescita”)

L’art. 19-bis del DL 34/2019 convertito reca una norma di interpretazione autentica dell’art. 2 co. 5 quarto periodo della L. 431/98 e chiarisce che la durata del secondo rinnovo nelle locazioni a canone concordato (3+2) è di un ulteriore biennio. 

L’art. 2 co. 5 della L. 431/98 prevede che, alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione all’altra parte; in mancanza della comunicazione “il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”.

La formulazione ha generato difformità applicative tra coloro che ritenevano che il contratto si prorogasse di 2 anni, chi considerava il rinnovo triennale, chi riteneva che la proroga fosse di 3+2.

Con la novella in esame, il legislatore chiarisce esplicitamente che la durata del secondo rinnovo è biennale, consentendo di superare le incertezze interpretative in materia.