La Corte di Cassazione con l’ordinanza 30372 del 21 novembre 2019, ha ribadito che per le imprese i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi percepiti e costituiscono reddito tassabile ai sensi dell’art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR, a prescindere dalla loro effettiva percezione, fino alla risoluzione del contratto o fino alla convalida di sfratto per morosità.