Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 3 dell’8 maggio 2019, con il quale ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. E ciò in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda. Più in particolare, è stato chiesto se il silenzio dell’organo amministrativo adito, in relazione all’istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti. Il Ministero ha negato tale possibilità confermando che in assenza di un espresso atto autorizzativo, negoziale (accordo sindacale) o amministrativo (autorizzazione ministeriale), non è possibile installare ed utilizzare impianti di controllo.