La c.d. “mini IRES” viene revisionata in modo radicale dal DL “crescita”:
– riducendo l’aliquota agevolata, la quale passa dal 15% al 20% (a regime, essendo previsto un sistema di disposizioni transitorie);
– eliminando, tra i requisiti di accesso, quelli degli investimenti in beni strumentali e degli incrementi occupazionali, per lasciare il solo parametro degli utili accantonati.
La nuova norma prevede, quale tetto massimo, quello del patrimonio netto (utile o perdita esclusi) dell’esercizio per cui si effettua il calcolo. La formulazione tecnica della norma autorizzerebbe a ritenere che non possa, di fatto, esservi un effetto di accumulo degli utili accantonati ai fini dell’individuazione del reddito assoggettato ad aliquota ridotta; la base imponibile dovrebbe, infatti, essere assunta al netto degli utili agevolati dei periodi d’imposta precedenti.