L’art. 2 DL n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. DL “crescita”) riduce a regime l’agevolazione della mini-IRES, che, a partire dal 2022, passa dall’annunciato 20% al 20,5%.
Le nuove disposizioni agevolative, confermando quanto previsto dalla prima versione del decreto, prevede una riduzione dell’IRES in proporzione agli utili di esercizio accantonati a riserve (diverse da quelle di utili non disponibili), nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, a prescindere dalle modalità di reimpiego delle stesse. Questo renderà più semplice il calcolo del beneficio.
La misura dell’aliquota IRES agevolata prevista dalla nuova disposizione è la seguente:
– 22,5% per il 2019;
– 21,5% per il 2020;
– 21% per il 2021;
– 20,5% dal 2022.