Modalità attuative della definizione ex art. 9 del DL 119/2019 (provvedimento Agenzia delle Entrate prot. 62274/2019 del 15 marzo 2019)

Modalità attuative della definizione ex art. 9 del DL 119/2019 (provvedimento Agenzia delle Entrate prot. 62274/2019 del 15 marzo 2019)

L’Agenzia delle Entrate, mediante provvedimento prot. 62274/2019 del 15 marzo 2019, ha definito le modalità attuative dell’art. 9 del DL 119/2018, inerente alla sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 24 ottobre 2018.

A tal fine, è necessario pagare 200,00 euro per periodo d’imposta, sanando tutte le violazioni commesse.

Varie sono le violazioni che possono rientrare nella sanatoria: dal tenore del provvedimento, si può trattare dell’omessa regolarizzazione del cessionario, delle violazioni inerenti all’inversione contabile (art. 6 co. 8 e 9-bis e ss. del DLgs. 471/97), della fatturazione senza IVA in assenza di verifica circa la trasmissione della lettera di intenti (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97)) e così via.

Anche le violazioni di obblighi comunicativi vi rientrano, come l’omessa indicazione dei costi black list (art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97)) e le comunicazioni delle liquidazioni IVA (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).