La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 2252 del 28 gennaio 2019, afferma come la rinuncia al diritto di usufrutto debba scontare l’imposta ipotecaria del 2%, in quanto determina un trasferimento, soggetto ad imposta ex art. 1 della Tariffa, allegata al DLgs. 347/90. Tale disposizione, infatti, rinvia alla disciplina dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni, che, rispettivamente, all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e all’art. 1 co. 2 del DLgs. 346/90 equipara la “rinuncia a diritti reali” ad un trasferimento imponibile. Secondo la Corte, la rinuncia a diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto genera un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta ad imposta ipocatastale.