Secondo quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE 4.9.2019 causa C-71/18 in relazione agli artt. 12 e 135 della direttiva 2006/112/CE, la cessione di un terreno che incorpora un fabbricato non può essere qualificata come cessione di un “terreno edificabile” quando tale operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un’unica operazione, anche se l’intenzione delle parti espressa già al momento della compravendita era la demolizione totale o parziale del fabbricato per fare posto ad un nuovo fabbricato.